Spett.
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli affari interni
e territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie
Spett.
Presidenza della Repubblica
Spett.
Ufficio Territoriale del Governo di
Messina
Elezioni nel Comune di S. Teresa di
Riva (ME)
Spettabili Amministrazioni,
noi sottoscritti Sig.ri Currò
Carmelo Letterio Francesco nato a
Santa Teresa di Riva (ME) il
03.06.1947 e domiciliato in Santa
Tersa di Riva (ME) in Via F. Crispi,
283 (nella qualità di candidato a
Sindaco di Santa Teresa di Riva),
Bertuccelli Antonino nato a Messina
il 19.02.1959 e residente in
Messina C.da Fosse, 30 (nella
qualità di Segretario Provinciale
del Partito dei Comunisti Italiani
di Messina), Giunta Filippo nato a
Mazzarà S. Andrea il 25.08.1949 e
residente in Terme Vigliatore in
Via Nazionale, 570 (nella qualità
di Segretario Provinciale del
Partito della Rifondazione
Comunista) in relazione alle
elezioni comunali in oggetto,
tenutesi in data 13 e 14 del
corrente mese, ci vediamo costretti
a significarVi che il candidato
alla carica di Sindaco Sig.
Antonino Bartolotta risulta essere
stato condannato per peculato con
sentenza non definitiva del
Tribunale Penale di Messina n.
912/2006.
Ove il medesimo venisse, pertanto,
proclamato eletto, dovrebbe essere
immediatamente sospeso di diritto
ex art. 59 d.lgs. n. 267/2000, il
quale prevede che “Sono sospesi di
diritto dalle cariche indicate al
comma 1 dell'articolo 58: a) coloro
che hanno riportato una condanna
non definitiva per uno dei delitti
indicati all'articolo 58, comma 1,
lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale”.
La sospensione, riguardando una
sentenza emanata antecedente
all’elezione, operando di diritto
ed essendo automaticamente efficace
in relazione all’elezione alla
carica di sindaco, opera infatti
immediatamente, precludendo
completamente al sindaco neoeletto
l’esercizio di qualsivoglia potere,
diversamente dall’ipotesi in cui la
sentenza di condanna non definitiva
pervenga successivamente
all’elezione (nel qual caso gli
atti fino ad allora adottati
rimangono validi).
Da ciò consegue che il Sindaco non
potrà neanche procedere alla nomina
della Giunta e del vicesindaco e,
ove tali atti fossero comunque
adotatti, i medesimi sarebbero
insanabilmente ed originariamente
nulli (tale principio è stato di
recente affermato addirittura anche
per le cause di ineleggibilità
originarie, cfr. ord. nn.
2119 e 2120/2007 della VI Sez. del
Consiglio di Stato).
Conseguentemente, non essendovi
alcun vicesindaco che possa
sostituire il sindaco sospeso e non
esistendo alcuna Giunta validamente
nominata, il Comune risulterà privo
dei propri organi con la
conseguenza che codeste
Amministrazioni, per quanto di
rispettiva competenza, ad avviso
degli scriventi, al fine di
garantire il funzionamento
dell’ente, dovranno procedere senza
indugio al suo commissariamento, se
del caso anche provvisorio, ex art.
141 d.lgs. n. 267/2000 e/o ex art.
19, comma 4, del R.D. n. 383/1934.
Gli adempimenti di cui sopra si
appalesano particolarmente urgenti,
ove si consideri che ogni atto che
il detto Sindaco, se eletto, e la
giunta da lui nominata dovessero
adottare risulterebbe radicalmente
ed insanabilmente nullo, con
evidenti rischi a carico dell’ente
e della collettività.
Distinti saluti.